Statuto

1.  Nome e sede

1.1 L’associazione è denominata Club Volo Libero Ticino (in seguito CVLT), ai sensi dell’articolo 60 del codice civile svizzero ed ha come sede il domicilio di uno dei membri del comitato

2.  Scopi

2.1. Il Club Volo Libero Ticino si prefigge di riunire gli sportivi appassionati di volo libero (delta, parapendio, ala rigida, ed altre forme di volo della stessa categoria), di curare e favorire il cameratismo e la capacità individuale.

2.2. L’associazione CVLT difende gli interessi dei suoi soci.

2.3. L’associazione CVLT non prosegue fini lucrativi, é apolitica e aconfessionale.

2.4. Il CVLT rimborsa CHF. 50.- (cinquanta) annui e per tassa sociale, per i corsi di sicurezza ai soci che sono in regola con il pagamento della tassa sociale per l’anno in corso. Il rimborso avverrà dietro presentazione di un attestato di partecipazione al corso e la ricevuta del pagamento dello stesso. Le richieste vanno inoltrate al cassiere entro il 30 novembre dell’anno corrente.

2.5. Per i piloti che a nome del VLT partecipano a gare nazionali o internazionali e che sono in regola con il pagamento della tassa sociale per l’anno in corso, il comitato può decidere in merito al versamento di contributi fino al raggiungimento dell’importo annuo globale, per tutti i richiedenti, pari al 10% delle entrate dell’anno in corso. Contributi superiori a tale importo andranno sottoposti all’assemblea dei soci. Le richieste con i relativi giustificativi vanno inoltrate al cassiere entro il 30 novembre dell’anno corrente.

3.  Membri

3.1. Il CVLT é formato da:

a) soci attivi, con diritto di voto
b) soci sostenitori, senza diritto di voto
c) soci onorari, con diritto di voto

3.2. L’ammissione come socio attivo avviene tramite il comitato previa presentazione scritta della domanda d’ammissione; questa comporta il riconoscimento dello statuto.

3.3. L’ammissione come socio sostenitore avviene tramite un versamento annuo.

3.4. L’assemblea generale ordinaria può nominare socio onorario qualsiasi persona che ha dei meriti particolari verso il CVLT.

4.  Dimissione, cancellazione, espulsione

L’appartenenza al CVLT si estingue per:
a) dimissione
b) cancellazione
c) espulsione

4.1. Ogni socio può uscire dal CVLT annunciando per iscritto al comitato direttore le proprie dimissioni prima del 1° dicembre. Queste sono valide a partire dalla fine dell’anno corrente. La quota sociale per l’anno in corso resta dovuta.

4.2. La cancellazione può essere decretata dal comitato direttore contro soci che non hanno versato il contributo annuale, dopo essere stati oggetto di un terzo richiamo per lettera semplice.

4.3. L’espulsione é decisa dal comitato direttore contro soci che agiscono in modo da portare pregiudizio al CVLT, che si comportano in modo disonorevole o che danneggiano gli interessi dell’associazione. L’espulsione viene comunicata per raccomandata al socio ed é valevole dal giorno della comunicazione. Contro l’espulsione, il socio può ricorrere per iscritto all’assemblea generale dei soci. Le quote sociali arretrate sono dovute.

5.  Quote sociali

5.1. La quota sociale annua del CVLT viene fissata dall’assemblea generale ordinaria per l’anno seguente.

5.2. I soci onorari non sono tenuti a pagare la quota sociale.

5.3. I soci iscritti per prima del 1° settembre pagano la quota sociale completa; quelli iscritti dopo tale data pagano la metà della quota sociale. Chi si iscrive dopo il 1° dicembre non paga alcuna quota per il resto dell’anno in corso (vedi inoltre Art. 4.2).

5.4. I soci appartenenti allo stesso nucleo famigliare, possono usufruire della quota speciale per famiglie con una sola corrispondenza. La quota sociale (tassa sociale famiglia) copre solo i membri che vivono assieme, nonché i concubini.

6.  Organi sociali

Gli organi sociali sono:

6.1. L’assemblea dei soci.
6.2. Il comitato direttore.
6.3. Gli altri membri.
6.4. Il collegio dei revisori.

7.  L’assemblea dei soci

7.1. L’assemblea generale dei soci é l’organo supremo del CVLT.

7.2. L’assemblea generale ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno nel corso del primo quadrimestre. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

7.3. Il diritto di voto é riservato ai soci attivi e soci onorari presenti ed in regola con la quota sociale.

7.4. L’assemblea generale ordinaria é convocata dal comitato direttore al più tardi 15 giorni prima della stessa con notifica scritta e comprende l’ordine del giorno.

7.5. L’assemblea generale ordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal comitato direttore se quest’ultimo lo giudica necessario o se almeno il 30% dei soci attivi lo richieda per iscritto al comitato direttore. La richiesta deve contenere le trattande e le proposte. La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’assemblea straordinaria.

8.  Competenze dell’assemblea dei soci

Oltre alle normali competenze previste dall’Art. 60 segg. del CCS, l’assemblea dei soci:

8.1. Elegge per due anni:

a) il presidente
b) il vicepresidente
c) il cassiere
d) il segretario
e) gli altri membri del comitato
f) il collegio dei revisori

8.2. Nomina i soci onorari.

8.3. Si pronuncia sui ricorsi delle espulsioni.

8.4. Approva i rapporti del comitato direttore e delle commissioni.

8.5. Approva i conti dell’esercizio annuale, costata la situazione patrimoniale e approva il rapporto dei revisori.

8.6. Da scarico al comitato e ai revisori.

8.7. Fissa le quote sociali per l’anno successivo (vedi Art. 5.1).

8.8. Modifica gli statuti.

8.9. Vota il programma finanziario.

8.10. Statuisce su eventuali proposte presentate dai membri o dal comitato direttore.

8.11. Decide sullo scioglimento del gruppo.

8.12. L’assemblea dei soci può deliberare sulle trattande all’ordine del giorno qualunque sia il numero dei presenti.

8.13. L’assemblea ordinaria dei soci può statuire su proposte di membri solo se presentate per iscritto al comitato direttore prima del 31 dicembre. Le proposte presentate dopo questo termine al comitato direttore saranno sottoposte preventivamente ad una votazione sull’entrata in materia.

8.14. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta.

8.15. Una maggioranza dei due terzi dei votanti presenti all’assemblea dei soci é necessaria per le decisioni concernenti gli statuti o ricorsi per espulsioni.

8.16. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che un quinto dei votanti presenti all’assemblea dei soci chieda la votazione a scrutinio segreto. In caso di due votazioni successive con parità di voti, fa stato il voto del presidente dell’assemblea.

8.17. Le decisioni prese all’assemblea dei soci vincolano tutti i soci del CVLT senza eccezione.

9.  Il comitato direttore

9.1. Il comitato direttore si compone de 5 a 7 membri. Questi sono:
a) un presidente
b) un vicepresidente
c) un segretario
d) un cassiere
e) gli altri membri

9.2. Il comitato direttore é l’organo preparatorio ed esecutivo del CVLT. Il comitato direttore é l’organo più importante del CVLT dopo l’assemblea dei soci. Le sue decisioni vincolano tutti i soci salvo decisione contraria dell’assemblea dei soci.

9.3. Il comitato direttore tratta tutti gli affari che, per legge o per statuto, non sono riservati all’assemblea dei soci. In particolare:
a) gestisce gli affari correnti
b) esegue le decisioni dell’assemblea dei soci e ne controlla l’esecuzione.
c) prepara e convoca le assemblee dei soci ordinarie e straordinarie.
d) istituisce commissioni incaricate di compiti particolari.
e) rappresenta il CVLT nei confronti di terzi ed in modo particolare nei confronti delle autorità.
f) sorveglia l’applicazione di statuti e regolamenti da parte dei membri del CVLT.
g) amministra le finanze del CVLT nel quadro del programma finanziario stabilito dall’assemblea dei soci.

9.4. Il comitato direttore si riunisce su richiesta del presidente o di 3 membri del comitato ogni qualvolta vi siano i presupposti. La convocazione deve essere fatta 2 giorni prima della riunione.

9.5. Il comitato direttore non può prendere nessuna decisione se non sono presenti almeno la metà dei membri più uno. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di uguaglianza di voto fa stato il voto del presidente.

10.  Funzioni dei membri del comitato

10.1. Il presidente rappresenta il CVLT e dirige le riunioni del comitato direttore.

10.2. Il vice presidente sostituisce il presidente in sua assenza.

10.3. Il segretario é responsabile del buon funzionamento del segretariato del CVLT. Egli tratta gli affari di ordinaria amministrazione e tiene i verbali.

10.4. Il cassiere é responsabile delle finanze del CVLT in tutti i loro aspetti. In questa funzione egli sottostà al controllo del comitato direttore e dei revisori. Ogni anno stabilisce un consuntivo all’attenzione del comitato direttore, dei revisori e dell’assemblea dei soci. Il cassiere può avvalersi dei collaboratori.

10.5. Il comitato direttore può avvalersi di commissioni e ne determina scopi e struttura.

10.6. L’organizzazione la strutture ed il lavoro di ogni commissione, sono rette da un regolamento che deve essere approvato dal comitato direttore.

11.  Il collegio dei revisori

11.1. Il collegio dei revisori si compone di 3 membri, 2 revisori ed 1 sostituto revisore. Essi possono esercitare il loro mandato al massimo per due anni consecutivi.

11.2. Il collegio dei revisori controlla la contabilità e redige un rapporto all’attenzione dell’assemblea dei soci. I conti saranno rimessi ai revisori almeno 15 giorni prima dell’assemblea generale ordinaria.

11.3. I revisori hanno il diritto di controllare correntemente l’attività del cassiere e dei suoi collaboratori. Essi devono informare immediatamente il comitato direttore di eventuali irregolarità.

12.  Responsabilità

12.1. Nei suoi impegni finanziari il CVLT non é responsabile che fino a concorrenza del proprio attivo. Responsabilità individuali dei soci o del direttore sono escluse.

12.2. Il presidente, il cassiere, e il segretario hanno il diritto a firma collettiva a due. La firma non è valida se i due aventi diritto di firma fanno parte dello stesso nucleo famigliare. In questo caso occorre la firma del terzo avente diritto.

13. Il patrimonio sociale

Patrimonio sociale del CVLT é costituito dalle quote annuali dei soci, dagli utili di esercizio e da eventuali donazioni o sovvenzioni. I soci non possono far valere pretese di alcuna sorta sul patrimonio sociale.

14.  Scioglimento

14.1. Lo scioglimento può essere deciso dall’assemblea dei soci su richiesta del comitato direttore alla presenza di almeno due terzi dei soci attivi e con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

14.2. Lo scioglimento avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non può essere costituita conformemente agli statuti (Art. 77 CCS).

14.3. Nel caso di scioglimento, l’attivo disponibile sarà rimesso ad un’associazione perseguente scopo analogo o ad un opera di interesse pubblico.

15.  Soci fondatori

Sono considerati soci fondatori gli 11 membri firmatari dell’atto di fondazione del CVLT.

16.  Enti che non fanno parte del CVLT

Sono scuole di volo libero che perseguono un’attività lucrativa.

17.  Disposizioni finali

Qualora i presenti statuti non prevedano altra disposizione, trovano applicazione gli Art. 52 fino a 79 del CCS.

Club Volo Libero Ticino
Febbraio 2016