Modifica Ordinanza del DATEC sulle categorie aeromobili speciali

 

Cari soci, amici volanti locali ed esteri,
dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore una modifica all’ordinanza sugli aeromobili speciali.

Tale modifica, che trovate al link qui sotto assieme ad un estratto, ufficializza e definisce la regola, peraltro a noi già conosciuta in fase di istruzione, del rispetto di 5km di raggio da un aeroporto e di 2.5km da un eliporto con quota minima di sorvolo di 2000ft/gnd o 600m/agl.

Se per aeroporti come Ambrì o eliporti come San Vittore per noi nulla cambia per l’aeroporto militare/civile di Locarno-Magadino LSZL viene invece a crearsi una situazione particolare

L’aeroporto di Locarno è munito di una CTR, non attiva H24, e con i limiti a Nord verso la Verzasca e a Sud verso Lugano che si trovano all’interno dei 5km.
In aggiunta a questo presenta un variegato traffico civile/militare sia in settimana che durante i weekend suddiviso su ben tre piste parallele comprendente aerei, elicotteri e alianti e verticalmente dall’attività aggiuntiva dei paracadutisti anche qui sia civili che militari.

In base alla nuova ordinanza, idealmente, con la CTR inattiva potremmo perciò attraversare l’asse aeroporto restando al di sopra dei 600m/suolo ma dovremmo però restare al di fuori dei 5km.
Va da se che la situazione che verrebbe a crearsi sarebbe non solo rischiosa per il traffico che comunque è ben presente anche con la Torre/CTR inattiva ma anche complicata da gestire perché renderebbe illegali i voli a basse quote a nord così come a sud.
In special modo i voli nelle zone di Rivera, Ceneri, Robasacco, Cadenazzo, ecc che sono si fuori CTR, ma dentro i 5km

Per questo motivo, come Comitato Club Volo Libero Ticino e come Federazione Svizzera Volo Libero ci siamo accordati con le autorità aeroportuali nel seguente modo:


Per l’aeroporto di Locarno-Magadino LSZL ogni pilota di Parapendio/Deltaplano dovrà, esattamente come in precedenza, considerare la CTR come SEMPRE attiva.
Il confine dei 5km invece sarà da considerare come inesistente

La seguente misura, già presente sul sito della FSVL, verrà comunicata anche sul prossimo Swiss Glider

Buoni voli a tutti

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940351/index.html

Art. 9 Restrizioni di volo

1 L’utilizzazione degli alianti da pendio è proibita negli aerodromi senza zona di controllo (CTR) e negli aerodromi con CTR inattiva al di sotto di 2000 piedi sopra il punto di riferimento di aerodromo:1

a.
ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;
b.
durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei;
c.2
ad una distanza inferiore a 2,5 km dal punto di riferimento di aerodromo di un eliporto.

2 La direzione dell’aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra. Le autorizzazioni sono rilasciate:

a.3
negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo4: dall’organo di controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo;
b.
nei restanti aerodromi: dalla direzione dell’aerodromo.5

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).